Statuto dell’Associazione Fede e Luce A.p.s.
Articolo 1 – Denominazione e finalità
L’Associazione “Fede e Luce A.P.S.”, qui di seguito l’Associazione, è un’associazione privata riconosciuta come persona giuridica, ai sensi del D.Lgs. n.117/2017 (C.T.S.), di promozione sociale, nata dal desiderio di aiutare le persone con handicap mentale e le loro famiglie a trovare il proprio posto nella vita ecclesiale e nella società, per lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), i), k), u), w) dell’articolo 5, comma 1, D.Lgs. n.117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal D.Lgs. n.117/2017 (C.T.S.), dal codice civile, da ogni altra norma, di natura primaria o secondaria, comunque applicabile, ivi incluso il diritto canonico; il tutto in conformità alla Charta e alla Costituzione del Movimento internazionale “Foi et Lumiere”.
Lo Statuto è informato ai principi di democraticità, pari opportunità e eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali, ai sensi dell’art.25, comma 2, C.T.S..
L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Articolo 2 – Scopi
L’Associazione si fonda sulla convinzione che la persona con handicap mentale è integralmente una persona e ha diritto di essere amata, riconosciuta e rispettata, nel suo essere e nelle sue scelte, per progredire in tutti gli ambiti sia spirituali che umani.
L’Associazione muove dal presupposto che ogni persona è amata da Dio e che Gesù vive anche in chi non può affatto esprimerlo.
L’Associazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo attività di interesse generale attraverso interventi di sostegno di cui alla lettera a), i), k), u), w) dell’articolo 5, comma 1, D.Lgs. n.117/2017 avendo come scopi:
- suscitare e sostenere incontri di amicizia e di preghiera che riuniscano in Comunità persone con handicap mentale, le loro famiglie e i loro amici;
- stabilire legami fraterni di sostegno tra le diverse Comunità, in particolare attraverso pellegrinaggi e incontri di formazione;
- favorire l’inserimento e l’integrazione delle persone con handicap mentale nella Chiesa e nella società, assicurando il rispetto di ogni tradizione cristiana;
- favorire ogni azione che aiuti i familiari delle persone con handicap mentale a sentirsi accompagnati e sostenuti nel loro percorso esistenziale;
- favorire una solidarietà, anche economica, tra le Comunità e tra le Province;
- collaborare con altre organizzazioni che aiutano la persona disabile a sviluppare le proprie capacità umane e spirituali nella Chiesa e nella società.
Il tutto attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: interventi e servizi sociali ai sensi dell’art.1 della Legge n.328/2000; interventi, servizi e prestazioni di cui alle leggi n.104/1992 e n.112/2016; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19/8/2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art.27 della legge 8/3/2000 n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art.1, comma 266, della legge 24/12/2007 n.244.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, si avvale, in modo determinante e prevalente, dell’impegno gratuito e dell’attività di volontariato dei propri associati.
Articolo 3 – Attività
L’Associazione per realizzare i suoi scopi può svolgere le seguenti attività di interesse generale:
- organizzare e vivere incontri di amicizia e di preghiera che coinvolgono persone con handicap mentale, i loro familiari e amici;
- organizzare l’animazione e l’intrattenimento, volti a favorire la socializzazione delle persone con handicap mentale e a dare un adeguato sostegno umano e spirituale ai loro familiari;
- organizzare e vivere pellegrinaggi, manifestazioni, congressi e convegni collegati agli scopi associativi;
- organizzare e vivere soggiorni ricreativi rivolti alle persone con handicap mentale, i loro familiari e amici;
- gestire, promuovere e divulgare ricerche, studi, seminari, incontri formativi, nonché attività editoriali, sulle tematiche inerenti alla disabilità o comunque destinati a migliorare e rafforzare la propria azione associativa;
- svolgere tutte le azioni volte a sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sulle tematiche della propria attività e a reperire i fondi necessari al funzionamento dell’Associazione stessa.
L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie ed ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti definiti ai sensi dell’art.6, D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, All’Assemblea Nazionale compete deliberarne la loro puntuale individuazione.
L’Associazione può assumere personale o servirsi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
Articolo 4 – Durata e sede
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione ha sede in Roma, all’indirizzo risultante dal R.U.N.T.S.; la sede potrà essere spostata in altro Comune all’interno dello Stato italiano con delibera dell’Assemblea Nazionale; la modifica dell’indirizzo all’interno dello stesso Comune ove è posta la sede non costituisce modifica del presente Statuto, fatta salva la necessità di espletare le occorrenti formalità presso gli uffici competenti.
Articolo 5 – Associati
Gli associati sono le persone con handicap mentale, i loro familiari, gli amici e gli assistenti spirituali che partecipano alle attività dell’Associazione e ne fanno richiesta alle Assemblee provinciali. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare sull’ammissione degli associati su proposta delle Assemblee provinciali. Gli associati sono organizzati sulla base di macro regioni (in seguito Province).
Gli associati possono, in qualunque momento, lasciare liberamente l’Associazione.
Gli associati hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e sul suo funzionamento, di esaminare i libri associativi ed i documenti relativi all’amministrazione.
Gli associati hanno il dovere di:
– collaborare alle attività intraprese dall’Associazione;
– corrispondere annualmente il contributo associativo deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
– osservare lo statuto dell’Associazione e le decisioni degli organi associativi.
Perde la qualità di associato chi:
- in qualunque modo, danneggia moralmente o materialmente l’Associazione anche attraverso la determinazione di dissidi o disordini tra i membri;
- in qualunque modo, compie azioni contrastanti con lo spirito e gli scopi dell’Associazione anche attraverso comportamenti apertamente in contrasto con la fede cristiana;
- non osserva le disposizioni contenute nel presente Statuto o le deliberazioni correttamente adottate dagli organi associativi.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che legittimano l’esclusione di un associato e provvedere di conseguenza. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle Assemblee provinciali, provvede alla delibera di esclusione dell’associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi. La delibera di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all’associato escluso a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata.
L’Associazione presuppone l’esistenza, quali associati, di un numero minimo di persone fisiche previsto dalle norme vigenti.
Ai sensi dell’art.35, comma 2, D.Lgs. n.117/2017, in relazione all’ammissione degli associati, non è ammessa alcuna discriminazione di qualsiasi natura, né limitazioni con riferimento alle condizioni economiche; la quota associativa non può essere ad alcun titolo trasferita, né la partecipazione può in qualsiasi forma essere collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Articolo 6 – Organi associativi
L’Associazione per il suo funzionamento e per il raggiungimento dei suoi obiettivi si avvale di organi preposti con pari dignità e responsabilità, la cui formazione è collegiale e democratica.
Sono organi dell’Associazione:
- le Assemblee Provinciali degli Associati
- l’Assemblea Nazionale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l’Organo di controllo.
Articolo 7 – Assemblee Provinciali degli Associati (Assemblee separate)
In considerazione della circostanza che l’Associazione ha un numero di iscritti non inferiore a cinquecento, nel rispetto di tale inderogabile limite dimensionale, le Assemblee Provinciali degli Associati si costituiscono, ex art.24, comma 5, D.Lgs. n.117/2017, su base Provinciale (in conformità alla Costituzione del Movimento Internazionale “Foi et Lumiere”) e ad esse partecipano, anche per delega nei limiti massimi inderogabili di cui all’art.24 D.Lgs. n.117/2017, con diritto di voto, tutti gli associati regolarmente iscritti all’Associazione.
Il Coordinatore di Provincia può disporre che la riunione si svolga in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il Presidente dell’Assemblea deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario verbalizzante; è ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.
Spetta alle Assemblee Provinciali degli Associati (ex art.25, comma 2, D.Lgs. n.117/2017):
- nominare, ogni quattro anni, i componenti dell’Assemblea Nazionale, cioè i Coordinatori di Provincia, i Vicecoordinatori di Provincia ed i Tesorieri di Provincia scegliendoli tra gli associati di ciascuna Provincia;
- esaminare le bozze del bilancio consuntivo e del bilancio sociale ed esprimere un parere consultivo per la votazione in Assemblea Nazionale;
- proporre la rosa di candidati provinciale sulla base della quale l’Assemblea Nazionale eleggerà il Consiglio di Amministrazione;
- esaminare le modifiche dello statuto ed esprimere un parere per la votazione in Assemblea nazionale;
- esprimere un parere sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, o la scissione dell’Associazione, ai sensi dell’art. 22 del presente Statuto.
Le Assemblee Provinciali degli Associati sono convocate via posta elettronica o tramite pubblicazione nel sito web o affissione di un avviso presso la sede associativa, dai Coordinatori di Provincia ogni qual volta sia necessario in base alle competenze alle stesse attribuite. Il Coordinatore di Provincia può disporre che la riunione si svolga in teleconferenza o videoconferenza; questi deve curare la regolare tenuta del Libro Verbali della relativa Assemblea Provinciale.
Le deliberazioni delle Assemblee provinciali degli Associati sono valide solo se assunte dalla maggioranza degli aventi diritto in prima convocazione e dalla maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
Nel determinare il numero dei delegati nominati da ciascuna Assemblea Provinciale, deve essere garantita la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle Assemblee Provinciali dei Associati.
Articolo 8 – Assemblea Nazionale
Partecipano all’Assemblea Nazionale, anche per delega nei limiti massimi inderogabili di cui all’art.24 D.Lgs. n.117/2017, con diritto di voto i Coordinatori di Provincia, i Vicecoordinatori di Provincia ed i Tesorieri di Provincia.
Partecipano all’Assemblea Nazionale senza diritto di voto l’Assistente Ecclesiastico Nazionale e gli Assistenti Spirituali delle singole Province che possono essere interpellati per un parere consultivo.
Il Presidente può disporre che la riunione si svolga in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il Presidente deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario verbalizzante; è ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.
Spetta all’Assemblea Nazionale, ex art.25, comma 2, D.Lgs. n.117/2017, acquisiti i necessari pareri, ove previsto, delle Assemblee Provinciali degli associati:
- individuare gli indirizzi generali e determinare gli indirizzi amministrativi, legali e finanziari;
- approvare il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, ove previsto;
- modificare lo statuto, deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, acquisito il parere favorevole delle Assemblee provinciali degli associati;
- approvare e modificare eventuali regolamenti interni;
- favorire un confronto a livello nazionale tra le Province;
- nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione e l’organo di controllo;
- proporre alla competente autorità ecclesiastica, congiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la nomina dell’Assistente Ecclesiastico Nazionale;
- deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea Nazionale è convocata via posta elettronica o tramite pubblicazione nel sito web o affissione di un avviso presso la sede associativa, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, o su richiesta di almeno due terzi dei membri dell’Assemblea Nazionale, oppure su richiesta di almeno due terzi dei membri delle Assemblee degli associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale sono valide solo se assunte dalla maggioranza degli aventi diritto.
Articolo 9 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri e dura in carica quattro anni. L’Assemblea Nazionale elegge tra gli associati il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, su base provinciale, gli altri Consiglieri. Il numero dei Consiglieri viene determinato di volta in volta dall’Assemblea Nazionale chiamata a eleggerli.
Tutti i membri sono rieleggibili nel limite di due mandati consecutivi; la carica di Consigliere è incompatibile con quella di membro dell’Assemblea Nazionale.
Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Vice presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione per l’incarico svolto, salvo il rimborso delle spese opportunamente documentate.
In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione per cooptazione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea Nazionale; in caso di dimissione o decesso della maggioranza dei membri il Presidente, senza indugio, convoca l’Assemblea Nazionale.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione, anche tramite posta elettronica, del Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
Il Presidente può disporre che la riunione si svolga in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il Presidente deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario verbalizzante.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide solo se assunte dalla maggioranza degli aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Al Consiglio di Amministrazione compete:
- provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale;
- curare l’organizzazione e l’amministrazione dell’Associazione e dei suoi beni, assumendo le relative delibere e ponendo in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redigere il bilancio consuntivo e, ove obbligatorio, il bilancio sociale;
- deliberare sull’ammissione e sull’esclusione degli associati, su proposta delle Assemblee provinciali;
- coordinare a livello nazionale i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
- curare la conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico, documentale, librario e multimediale del Movimento Fede e Luce in Italia;
- pubblicare i documenti e gli opuscoli ritenuti necessari per il funzionamento dell’Associazione;
- definire le linee editoriali del sito internet e di tutte le pubblicazioni cartacee e multimediali;
- definire la quota associativa annuale;
- assumere, nominare e licenziare il personale dell’Associazione fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- la regolare tenuta del libro degli associati nonché del libro verbali dell’Assemblea Nazionale e del libro verbali del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può invitare alle sue riunioni qualsiasi persona la cui competenza è necessaria per la trattazione di un argomento specifico.
Articolo 10 – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- rappresenta l’Associazione di fronte a terzi, in giudizio e presso l’autorità ecclesiastica;
- fissa l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- convoca l’Assemblea Nazionale sentiti i Coordinatori di Provincia;
- opera sui conti correnti bancari e postali dell’Associazione;
- può delegare in tutto o in parte alcuni membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea Nazionale a funzioni specifiche o a rappresentare l’Associazione in materie di loro competenza;
- può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo successiva ratifica da parte di questo.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea Nazionale.
Il Presidente può nominare Consiglieri aggiunti che partecipano all’Assemblea Nazionale e al Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e senza diritto di voto.
Articolo 11 – Vice Presidente
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, ne prende il posto per assenza o incapacità ed ha gli stessi poteri durante il periodo interinale.
Articolo 12 – Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale è responsabile del funzionamento della segreteria; redige e trascrive i verbali delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea Nazionale e assicura l’esecuzione delle deliberazioni; tiene aggiornato il libro dei associati; cura la tenuta della corrispondenza e degli archivi; coordina le comunicazioni tra le Provincie e il Consiglio di Amministrazione.
Articolo 13 – Tesoriere Nazionale
Il Tesoriere Nazionale è responsabile della gestione delle attività finanziarie ed economiche dell’Associazione; può operare sui conti correnti bancari e postali dell’Associazione; coordina e raccorda i tesorieri provinciali; ogni anno è tenuto a preparare una relazione finanziaria ed economica da presentare al Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea Nazionale.
Articolo 14 – Organo di controllo
L’Assemblea Nazionale, qualora lo ritenga opportuno e, in ogni caso, al superamento dei limiti di cui agli artt.30 e 31 del D.Lgs. n.117/2017, nomina l’Organo di controllo, che è costituito da un Controllore Unico ovvero da un Collegio di tre Controllori, nonché da un Supplente, secondo quanto stabilito dall’Assemblea Nazionale all’atto della nomina.
Esso dura in carica tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.
I membri dell’Organo di controllo devono essere scelti tra i Revisori legali dei conti, regolarmente iscritti nell’apposito Registro tenuto dal MEF, e che abbiano i requisiti professionali dell’indipendenza e dell’autonomia.
Al momento della nomina l’Assemblea Nazionale determina l’eventuale emolumento dovuto che dovrà essere determinato per l’intero periodo di durata dell’ufficio, fatti salvi i limiti massimi inderogabili di cui all’art.10, comma 6, lettera c) del D.Lgs. n.460/1997.
Spetta all’organo di controllo la revisione legale dei conti, in particolare ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità associativa e la corrispondenza del bilancio alle risultanze della stessa, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’Associazione e potrà procedere ad ispezioni e controlli; dovrà redigere la propria relazione all’Assemblea sul bilancio consuntivo.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8/6/2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso, inoltre, esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale di cui allo Statuto, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n.117/2017, ed attesta che il Bilancio sociale, ove formato, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art.14 del D.Lgs. n.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo medesimo.
I componenti dell’Organo, infine, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere al presidente o a Consiglio di Amministrazione notizie sull’andamento delle operazioni associative o su determinati affari.
Nell’ipotesi di cui all’art.31, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017, la revisione legale dei conti propriamente detta è esercitata dal componente dell’Organo, iscritto nell’apposito registro dei revisori legali, ai sensi dell’art.30, comma 6 del predetto D.Lgs. n.117/2017. In caso di eventuale futura istituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. n.117/2017, la revisione legale dei conti, propriamente detta, è obbligatoriamente esercitata da un revisore legale dei conti esterno all’Organo ovvero da una società di revisione, iscritti nell’apposito registro.
L’Assemblea Nazionale potrà, se lo riterrà opportuno, attribuire all’Organo di controllo ulteriori compiti di vigilanza.
L’Organo di Controllo deve conservare il relativo Libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Organo di controllo.
Articolo 15 – L’Assistente Ecclesiastico Nazionale
L’Assistente ecclesiastico è nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana nell’ambito di una terna di sacerdoti proposta dall’Assemblea Nazionale con il consenso dei loro Ordinari.
E’ compito dell’Assistente Ecclesiastico Nazionale:
– promuovere l’accoglienza delle indicazioni dei pastori della Chiesa e la fedeltà alla missione cristiana ed ecumenica del Movimento Internazionale “Foi et Lumière” di cui l’Associazione fa parte;
– sostenere l’Associazione nei rapporti con le autorità ecclesiali;
– favorire la realizzazione degli scopi dell’Associazione a tutti i livelli ecclesiali.
L’Assistente Ecclesiastico Nazionale può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esprimendo il proprio parere sulla vita e le scelte dell’Associazione.
Il mandato ha durata di quattro anni e può essere riconfermato.
Articolo 16 – Comunità
Gli associati perseguono gli scopi e svolgono le attività dell’Associazione in Comunità, collegate tra di loro in ragione della Provincia di appartenenza.
Una Comunità può essere costituita a partire da un gruppo di minimo dieci associati, che si incontrano almeno una volta al mese e aderiscono ai principi di vocazione ed ispirazione dettati dalla Charta del Movimento Internazionale “Foi et Lumiere”.
Articolo 17 – Provincia
La Provincia è un raggruppamento di Comunità che costituiscono il Movimento Internazionale “Foi et Lumiere”.
Articolo 18 – Risorse Economiche
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite:
- dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- da ogni altro contributo, versamento volontario, donazione, lascito e rimborso dovuto a convenzioni, che associati, non associati, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
- dai contributi di organismi internazionali;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi;
- dai proventi derivanti dall’attività istituzionale e da attività direttamente connesse;
- dalle rendite patrimoniali;
- da ogni altro provento compatibile con le finalità e le attività statutariamente previste non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
Il patrimonio associativo è costituito:
- dalle somme contenute nel “fondo di garanzia”, eventualmente costituito ed integrato anche con eccedenze di bilancio, strumentale al mantenimento della personalità giuridica. Il Fondo di garanzia è indisponibile; è costituito nella somma minima di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) ed è espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale verso i creditori dell’Associazione e verso i terzi in genere; detto fondo pertanto non è utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali. Detto importo dovrà essere esposto in bilancio come voce del passivo, ricompresa all’interno del patrimonio netto. Esso potrà altresì essere costituito da beni diversi dal denaro, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale, esterno all’Organo di Controllo, ovvero da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. Il valore del fondo di garanzia deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo, devono senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell’attività nella forma di ente senza personalità giuridica;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli associati espressamente destinati a patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Il patrimonio ed i redditi di gestione dovranno essere destinati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Articolo 19 – Esercizio Finanziario e bilancio
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio o rendiconto consuntivo.
Eventuali avanzi di gestione sono interamente destinati alle finalità istituzionali dell’Associazione. Non è ammesso nessun tipo di distribuzione, in modo diretto o indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni deve essere predisposto il Bilancio sociale, da pubblicare sul sito internet dell’Associazione.
Articolo 20 – Tutela dell’immagine associativa
Gli associati, le Comunità e le Provincie, nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, promuovono la tutela dell’immagine e del buon nome dell’Associazione.
Articolo 21 – Regolamenti
Per il regolare funzionamento della vita associativa, l’Assemblea Nazionale emana delle norme (Regolamenti) che non possono essere in contrasto con questo Statuto.
Articolo 22 – Modifiche allo Statuto
Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, acquisito il parere favorevole delle Assemblee Provinciali degli associati e la conferma da parte della Conferenza Episcopale Italiana.
Articolo 23 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, può essere disposto soltanto con delibera dell’Assemblea Nazionale, acquisito il parere favorevole delle Assemblee Provinciali degli associati, nella quale si prevede la devoluzione del patrimonio a favore di altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore acquisito il parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, approvata a maggioranza di tre quarti degli aventi diritto di voto e confermata dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Articolo 24 – Clausole di raccordo fiscale ex articolo 148, comma 8 TUIR (D.P.R. 917/86)
Con effetto di prevalenza su qualsiasi altra previsione, l’Associazione-APS si conforma alle seguenti prescrizioni:
- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Articolo 25 – Entrata in vigore – Norma transitoria
Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea Nazionale con deliberazione del 1° ottobre 2021 – a tale data incompatibili con la disciplina delle Onlus – entrerà in vigore con decorrenza dal termine di cui all’art.104, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017; dallo stesso termine cesserà l’efficacia delle norme statutarie incompatibili con il D.Lgs. n.117/2017 e con la normativa in materia di APS.
Il giorno del riconoscimento del primo Statuto (2014)
Non voglio usare molte parole mie per iniziare questo racconto. Potrei riportare tante motivazioni ma la verità è che ci sono percorsi che vengono “sospinti” da una voce, talvolta fievole talvolta più forte, che ti indica una direzione, una strada da percorrere, un “luogo” a cui è meglio appartenere.
“Dove è la Chiesa, là è anche lo spirito di Dio e dove è lo spirito di Dio là è la Chiesa e ogni grazia. Ogni giorno la Chiesa nasce dall’alto, dallo spirito del Signore. Solo secondariamente sorge dalla libera decisione dei credenti che si lasciano convocare” (La verità vi farà liberi n° 419)
Così ci siamo lasciati convocare… era il 21 marzo 2009.
Abbiamo chiesto un incontro con don Mario Crociata, allora segretario della CEI (Conferenza Episcopale Italiana). All’incontro partecipammo Mariangela Bertolini, Lucia Casella, don Marco Bove, Daniele e Titti Cogliandro, Angela Gattulli, Lorenzo Portento ed io Enza Gucciardo.
Si è creata, durante quel tempo,una strana magia, un’atmosfera di pace, fraternità e comprensione profonda la stessa atmosfera che respiravamo quando il Cardinale Carlo Maria Martini ci accoglieva ogni anno come Consiglio Nazionale nel suo Vescovado. Abbiamo percepito forte che eravamo chiamati ad avviare il percorso per richiedere il riconoscimento.
Enza Gucciardo
E’ stato un cammino di segni: il luogo, i tempi, la provvidenza. C’era un invito a cui oramai dovevamo rispondere, quello di chiedere alla Chiesa Cattolica Italiana di riconoscere l’esperienza di Fede e Luce in Italia, utilizzando le parole di Don Marco, ”per partecipare più da vicino ad un cammino di dialogo e in collegamento pieno con le occasioni e i momenti anche ufficiali in cui è bene che Fede e Luce sia presente, e per portare anche ad un livello più formale il messaggio di Fede e Luce, la sua grande profezia”.
La nuova struttura del movimento internazionale approvata a Lourdes nel 2008, l’esigenza Italiana di separare la parte gestionale dell’Associazione Fede e Luce dalla responsabilità nell’accompagnamento delle comunità, la necessità e l’opportunità di unire le forze in uno Stato nazionale dove erano presenti più Provincie Fede e Luce, ci ha portato il 2 giugno 2009 al mandato conferito al nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Associazione di realizzare un lavoro di confronto e di stesura di un rinnovato statuto… “io faccio nuove tutte le cose” è il vento dello Spirito di Cattolica che soffiava su di noi… il vento che avrebbe portato al ri-scoprirci, al ri-conoscerci, che ci avrebbe spinto a trovare il modo di creare nuovi legami e di stringere quelli esistenti.
Lo statuto era ed è lo strumento giuridico necessario per ottenere il riconoscimento CEI (Conferenza Episcopale Italiana), ma era soprattutto uno strumento con il quale dovevamo riconoscerci noi prima degli altri, con il quale fare chiarezza, e con il quale avremmo risposto in modo adeguato alla nuova organizzazione nazionale ed internazionale che si andava delineando, ma con il quale avremmo dovuto anche rispondere ai nuovi scenari e vincoli che sempre più andava a porci la normativa italiana ed internazionale soprattutto in materia fiscale e di antiriciclaggio.
Il secondo passo all’interno del Consiglio di Amministrazione, fu proprio quello del confronto: era da capire in modo chiaro e condiviso se le modifiche statutarie che comunque avremmo dovuto adottare ci potevano portare al riconoscimento senza cambiare strada.
Tramite Lucia abbiamo studiato le esperienze internazionali, abbiamo chiesto come gli altri paesi Fede e Luce erano organizzati da un punto di vista legale e quali passi stavano muovendo.
L’incontro con i membri del Consiglio di Amministrazione Internazionale e i membri dell’Équipe di Coordinamento Internazionale avuto a Roma il 25 ottobre 2011 conferma informalmente il cammino intrapreso.
Anche Marie Hélène partecipa con una lettera al confronto, nella quale ci informa che a livello internazionale non c’è un riconoscimento ufficiale della Chiesa a motivo della nostra dimensione ecumenica. Ci mette in luce comunque i “numerosi e importanti segni da parte della Santa Sede, che indicano una fiducia molto particolare riguardo a Fede e Luce”.
Abbiamo parlato molto di ecumenismo e non c’è stata occasione in cui non abbiamo rimarcato come questa caratteristica è un valore a cui non vogliamo rinunciare. Un bel confronto fino a che ci siamo resi conto che la natura ecumenica non poteva essere un limite ma una ricchezza e che la Chiesa stessa percepisce come un carisma.
Lo statuto è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione in carica e portato per la sua approvazione definitiva in Assemblea a Roma il 29 settembre 2012.
Alla fine del cammino è stato bello scoprire che la strada percorsa e la direzione presa non erano altre ma le stesse di sempre. La prova del nove è avvenuta attraverso il confronto con la CEI: sperimentare che soggetti estranei alla nostra realtà riuscivano a “intuire” la visione e il carisma di Fede e Luce mediante lo statuto (e i rinvii alla Charta e alla costituzione) è stata la conferma che senza rinunciare alla nostra identità potevamo serenamente procedere per il riconoscimento.
Il Signore ci ha provato nella pazienza dell’attesa in questo percorso rallentato in più occasioni da eventi decisamente straordinari anche per la vita della Chiesa stessa, ma, come dice San Giacomo nelle sue lettere, la pazienza completa l’opera di Dio in noi e ci rende perfetti ed integri, senza mancare di nulla! E così è stato. Il Consiglio Episcopale permanente della CEI “nel concedere l’approvazione dello statuto dell’Associazione Fede e Luce ha rilevato l’importanza del suo impegno per aiutare le persone con handicap mentale e le loro famiglie a trovare il loro posto nella vita ecclesiale e nella società attraverso i momenti che costituiscono l’essenza del suo carisma: la preghiera, l’incontro, la festa”.
Voglio infine ricordare in segno di gratitudine e fiducia i nomi di Enza, Adriana, Paolo, Daniele, Fabio, Valeria, Cristina, Rita, Mauro e Lorenzo, membri di quel Consiglio che operosamente hanno impiegato tempo e fatica, e di quelle persone dell’Ufficio affari giuridici della CEI che hanno con professionalità umile e rigorosa gestito l’iter del nostro riconoscimento.
Lorenzo Portento e Valeria Mastroiacovo
Vivendo con partecipazione ed enfasi, le diverse tappe burocratiche necessarie per ottenere il riconoscimento da parte delle C.E.I., mi ponevo una domanda che anche altre persone continuavano a pormi, cioè se per Fede e Luce il riconoscimento era realmente importante, di cosa si trattava, cosa avrebbe dato di nuovo all’Associazione, cosa sarebbe cambiato.
Anche per me, inizialmente, non era semplice trovare una risposta esauriente a queste domande, ma durante l’incontro con i movimenti e le associazioni convocate in Piazza San Pietro per la Pentecoste del 2013 durante l’anno della fede, ho vissuto ed intuito la risposta a tutte queste domande.
“Ci siamo anche noi”: questa è una risposta!
Abbiamo avuto la possibilità di essere insieme ai movimenti, alle aggregazioni laicali ed alle diverse associazioni presenti in piazza San Pietro ed anche Fede e Luce ha testimoniato la sua storia, i suoi valori.
Non eravamo soli, ma insieme agli altri portavamo il nostro contributo alla nostra Chiesa, alla Chiesa cattolica, alla Chiesa di Papa Francesco. Sentire Mons. Fisichella pronunciare il nome dell’associazione che ci rappresenta, Fede e Luce, insieme a quello di altre associazioni, è stata una forte emozione e la sua voce echeggiava non solo nella Piazza ma soprattutto nei nostri cuori, nel nostro sentirci membra di un solo corpo, con le diverse competenze, con le diverse vocazioni, ma con un unico spirito, lo Spirito Santo, che ci guida lungo una comune via, quello dell’unico cammino verso il Padre, nell’accettazione, nel rispetto, nell’aiuto reciproco.
Abbiamo un tesoro grande, la nostra esperienza, i nostri valori, la nostra gioia; questi sono doni che ci fanno crescere, che ci contraddistinguono, ci identificano, ed è arrivato il momento di condividerli con gli altri. Certo e’ una sfida impegnativa: aiutare, con il nostro modo di fare comunità, la nostra Chiesa e gli altri movimenti ed associazioni, arricchendoci nello stesso tempo nell’apertura e nella condivisione dei diversi talenti.
Ci aspetta qualcosa di nuovo, di molto bello, mostrare la nostra bellezza, la nostra unicità, la nostra diversità. E’ la stessa Chiesa che ce l’ha chiesto. E noi rispondiamo: “Sì, ci siamo anche noi!“
Il 26 marzo 2014 è una data che rimarrà nella storia italiana di Fede e Luce. È il giorno del riconoscimento della nostra associazione da parte di tutti i Vescovi Italiani. Certo quale data avrebbe potuto essere migliore di quella scelta da nostro Signore per noi, il 26 marzo e’, infatti, S. Emmanuele, il cui significato è Dio è con noi. Sicuramente Dio è e sarà sempre con noi e ci ha voluto fare dono di un momento unico, quello del “nostro” riconoscimento in seno alla Chiesa.
Ringraziamo, dunque, il Signore di ciò di cui ci ha fatto dono, invocando la protezione della Vergine Maria affinché ci accompagni nel nostro allegro ma faticoso cammino.
Paolo Tantaro